Art. 43 (L)
                              Riscossione
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    1.  I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
  della  parte  I  del  presente testo unico sono riscossi secondo le
  norme  vigenti  in  materia  di  riscossione coattiva delle entrate
  dell'ente procedente.