Art. 44 (L) 
                            Sanzioni penali 
           (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; 
       decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, 
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 
 
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le 
  sanzioni amministrative, si applica: 
      a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle 
  norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente 
  titolo, in quanto applicabili,  nonche'  dai  regolamenti  edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; 
      b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a  51645  euro
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del
permesso o  di  prosecuzione  degli  stessi  nonostante  l'ordine  di
sospensione; 
      c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645  euro
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo  edilizio,  come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si  applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a  vincolo
storico,  artistico,   archeologico,   paesistico,   ambientale,   in
variazione  essenziale,  in  totale  difformita'  o  in  assenza  del
permesso. 
    2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi 
e' stata lottizzazione abusiva,  dispone  la  confisca  dei  terreni,
  abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per 
  effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e 
  gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' 
  avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per  la
immediata trascrizione nei registri immobiliari. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.