Art. 45 (L)
                  Norme relative all'azione penale
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

    1.  L'azione  penale  relativa  alle  violazioni  edilizie rimane
  sospesa   finche'   non   siano   stati   esauriti  i  procedimenti
  amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
    2.  Nel  caso  di  ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
  permesso  in  sanatoria  di  cui  all'articolo  36, l'udienza viene
  fissata  d'ufficio  dal  presidente  del  tribunale  amministrativo
  regionale   per  una  data  compresa  entro  il  terzo  mese  dalla
  presentazione del ricorso.
    3.  Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
  reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.