Art. 46 (L) 
           Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici 
     la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; 
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 
 
  1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma  privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento  della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata dopo il 17  marzo  1985,  sono  nulli  e  non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del  permesso
in  sanatoria.  Tali  disposizioni  non  si   applicano   agli   atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia  o
di servitu'. 
  2. Nel caso  in  cui  sia  prevista,  ai  sensi  dell'articolo  38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma  1  deve  essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 
  3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in  base
ad un atto iscritto  o  trascritto  anteriormente  alla  trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti. 
  4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non  sia  dipesa
dalla insussistenza del permesso di costruire al  tempo  in  cui  gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi  possono  essere  confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 
  5. Le nullita' di cui al presente articolo non  si  applicano  agli
atti derivanti da  procedure  esecutive  immobiliari,  individuali  o
concorsuali. L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi  nelle
condizioni previste per il rilascio  del  permesso  di  costruire  in
sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in  sanatoria  entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso  dalla  autorita'
giudiziaria.