Art. 47 (L) 
                      Sanzioni a carico dei notai 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) 
 
  1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte  dei  notai  di  atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  e
successive modificazioni, e comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge medesima. 
  2. Tutti i  pubblici  ufficiali,  ottemperando  a  quanto  disposto
dall'articolo 30,  sono  esonerati  da  responsabilita'  inerente  al
trasferimento  o  alla  divisione  dei  terreni;  l'osservanza  della
formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene  anche
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di  procedura
penale. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.