Art. 48 (L) 
               Aziende erogatrici di servizi pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 
 
  1. E' vietato a tutte le aziende  erogatrici  di  servizi  pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di  opere  prive  di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le  quali  non  siano  stati  stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 
  2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad  allegare  alla  domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di  costruire,  o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in  sanatoria,  ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria  corredata  della  prova
del pagamento delle somme dovute a titolo  di  oblazione  per  intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente  alle  prime  due  rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'  nullo  e  il
funzionario  della  azienda  erogatrice,  cui   sia   imputabile   la
stipulazione del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di
un servizio  pubblico,  in  luogo  della  documentazione  di  cui  al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una  fattura,  emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale  risulti  che  l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio. 
  3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante  che  l'opera
e' stata  iniziata  in  data  anteriore  al  30  gennaio  1977.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.