Art. 43.
                Verifiche alle gestioni dei cassieri
  l.   Il   direttore  dell'ufficio  riscontrante  o  i  dirigenti  e
funzionari  dell'area  funzionale  C  dal medesimo delegati, eseguono
verifiche  improvvise  alla cassa e alle scritture dei cassieri delle
coesistenti  amministrazioni  centrali  almeno una volta nel corso di
ciascun trimestre. All'uopo provvedono a richiedere alla tesoreria la
situazione contabile dei fondi accreditati al cassiere.
  2.  Entro  il  mese  di marzo vengono eseguite, altresi', verifiche
sulle   operazioni   di  chiusura  dell'esercizio  precedente  ed  in
occasione del passaggio di gestione.
  3.  La  verifica,  oltre  alla contazione del denaro, si estende ai
valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati al cassiere.
  4.  Di  ciascuna  verifica e' redatto, in contraddittorio, processo
verbale in tre originali dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e'
conservato  dall'ufficio  riscontrante  e  l'altro  e' inviato, entro
quindici  giorni  successivi dalla verifica, alla Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
  5.  Nel  caso  di verifica per passaggio di gestione, e' redatto un
quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
  6.  Il  cassiere  e' tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la
verifica  tutti  i  documenti  ed  i chiarimenti richiesti, nonche' a
dichiarare  formalmente  che non esistono altre gestioni oltre quelle
oggetto della verifica.