Art. 44.
                              Sanzioni
  l.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 30, i cassieri
responsabili   di   perdite  o  deterioramento  di  valori  o  titoli
sostitutivi  che  hanno  in  custodia  o  che  impieghino,  sia  pure
temporaneamente, fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui
sono  destinati,  sono  sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di
altre misure a loro carico in caso di dolo o colpa grave.
  2.   Gli   uffici  riscontranti  che  vengano  a  conoscenza  delle
trasgressioni  di  cui  al  comma  l  hanno l'obbligo di darne subito
comunicazione  al  Ministero  di  appartenenza del cassiere, a quello
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alla  competente  Procura
regionale della Corte dei conti.