Art. 46.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana. Dalla stessa data sono abrogate le norme
del  regolamento  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6, Economia e finanze, foglio n. 191
 
          Nota all'art. 46:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  30 novembre  1979,  n.  718, si veda nelle note
          alle premesse.