Art. 42
             Delega per la trasformazione degli istituti
      di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni

  1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, su proposta del Ministro
della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo
recante  norme  per  il  riordino  della disciplina degli istituti di
ricovero  e  cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui
al   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  269,  e  successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere  e  disciplinare,  nel rispetto delle attribuzioni delle
   regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, le
   modalita'  e  le  condizioni attraverso le quali il Ministro della
   salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
   istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico di diritto
   pubblico,  esistenti alla data di entrata in vigore della presente
   legge,   in   fondazioni   di   rilievo   nazionale,  aperte  alla
   partecipazione  di  soggetti  pubblici e privati e sottoposte alla
   vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia
   e  delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti
   medesimi;
b) prevedere  che  i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
   principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo,
   da  un  lato,  e  gestione  e  attuazione  dall'altro, garantendo,
   nell'organo    di    indirizzo,    composto   dal   consiglio   di
   amministrazione   e   dal   presidente  eletto  dal  consiglio  di
   amministrazione,  la  presenza  maggioritaria  di membri designati
   dalle  istituzioni  pubbliche,  Ministero  della salute, regioni e
   comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e
   della  regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i
   componenti  del  consiglio  sia  effettuata  sulla  base di idonei
   requisiti   di  professionalita'  e  onorabilita',  periodicamente
   verificati;  dell'organo  di  gestione  fanno  parte  il direttore
   generale-amministratore   delegato,   nominato  dal  consiglio  di
   amministrazione,  e  il  direttore  scientifico responsabile della
   ricerca,  nominato  dal Ministero della salute, sentita la regione
   interessata;
c) trasferire  ai  nuovi  enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i
   rapporti   attivi   e   passivi  e  il  personale  degli  istituti
   trasformati.   Il   personale  gia'  in  servizio  all'atto  della
   trasformazione  puo'  optare per un contratto di lavoro di diritto
   privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare,  nel  rispetto della programmazione regionale, misure
   idonee  di  collegamento  e  sinergia  con  le  altre strutture di
   ricerca  e  di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le
   universita',  al  fine  di elaborare e attuare programmi comuni di
   ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere  strumenti  che valorizzino e tutelino la proprieta' dei
   risultati   scientifici,   ivi   comprese  la  costituzione  e  la
   partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di
   lucro,   operanti   nel   settore   della   ricerca   biomedica  e
   dell'industria,  con  modalita'  atte  a  salvaguardare  la natura
   no-profit delle fondazioni;
f) prevedere   che  il  Ministro  della  salute  assegni  a  ciascuna
   fondazione,  o  a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici
   progetti  finalizzati  di ricerca, anche fra quelli proposti dalla
   comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e
   ricercatori  considerando  la  necessita' di garantire la qualita'
   della  ricerca  e  valorizzando  le specificita' scientifiche gia'
   esistenti  o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta'
   locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi
   di  cui  al  presente  articolo agli istituti di ricovero e cura a
   carattere   scientifico   di   diritto  privato,  salvaguardandone
   l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare  i  rapporti  di  collaborazione  con  ricercatori  e
   scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture,
   caratterizzati   da  flessibilita'  e  temporaneita'  e  prevedere
   modalita'  di  incentivazione,  anche attraverso la collaborazione
   con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare  le  modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel
   rispetto  degli  scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati
   dal  consiglio  di  amministrazione,  possono  concedere  ad altri
   soggetti,  pubblici  e  privati,  compiti  di  gestione,  anche di
   assistenza  sanitaria,  in  funzione  della  migliore  qualita'  e
   maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere  che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati
   verso  i  nuovi  enti  di  diritto  privato avvengano in regime di
   esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
   fondazioni  e  le  ipotesi  e i procedimenti per la revisione e la
   eventuale  revoca  dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di
   una  programmazione  nazionale  riferita  ad  ambiti  disciplinari
   specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
   favore  di  altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo
   aventi analoghe finalita';
o) istituire,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico del bilancio
   dello  Stato,  con  contestuale  soppressione di organi collegiali
   aventi  analoghe  funzioni  tecnico-consultive  nel  settore della
   ricerca  sanitaria,  presso il Ministero della salute un organismo
   indipendente,   con  il  compito  di  sovrintendere  alla  ricerca
   biomedica  pubblica  e  privata,  composto  da  esperti  altamente
   qualificati  in  ambiti  disciplinari  diversi,  espressione della
   comunita'   scientifica   nazionale   e   internazionale  e  delle
   istituzioni   pubbliche  centrali  e  regionali,  con  compiti  di
   consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere  che  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
   scientifico  di  diritto  pubblico, non trasformati ai sensi della
   lettera  a),  adeguino  la  propria  organizzazione  e  il proprio
   funzionamento  ai  principi,  in  quanto  applicabili, di cui alle
   lettere  d),  e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra
   funzioni  di  cui  alla  lettera  b),  garantendo  che l'organo di
   indirizzo  sia  composto  da  soggetti  designati per la meta' dal
   Ministro  della  salute  e  per l'altra meta' dal presidente della
   regione,  scelti  sulla base di requisiti di professionalita' e di
   onorabilita',   periodicamente   verificati,   e   dal  presidente
   dell'istituto,  nominato  dal  Ministro  della  salute,  e  che le
   funzioni  di  gestione  siano  attribuite  a un direttore generale
   nominato  dal  consiglio  di amministrazione, assicurando comunque
   l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della
   salute, sentito il presidente della regione interessata.
  2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo
acquisisce  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
che  si  esprime  entro  quaranta  giorni dalla richiesta. Il Governo
acquisisce   altresi'   il   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,  che  deve  essere espresso entro quarantacinque giorni
dalla  trasmissione  dello  schema  di decreto. Decorsi inutilmente i
termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in mancanza
dei pareri.
  3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
             Nota all'art. 42:
                 Comma 1:
                 -  Il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 269,
          concerne  il  "Riordinamento  degli  Istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1,
          lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421".