Art. 45
     Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria

  1.  Per  la  realizzazione  della  comunicazione  istituzionale  in
materia  sanitaria  il  Ministero  della  salute puo' avvalersi anche
della  partecipazione  finanziaria  di  qualificate  aziende  private
operanti  nei  settori  commerciali  ed economici nonche' nel settore
della  comunicazione  e  dell'informazione, assicurando alle medesime
gli  effetti  derivanti,  in termini di ritorno di immagine, dal loro
coinvolgimento  nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette
alla promozione della salute.
  2.  Per  la  realizzazione  della  comunicazione  istituzionale  in
materia  sanitaria,  di  cui al comma 1, si applicano le disposizioni
della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati  i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della
partecipazione  di  cui  al  comma  1,  assicurando  prioritariamente
l'inesistenza  di  situazioni  di  conflitto  di interessi, diretto o
indiretto,  tra  i  soggetti privati finanziatori e le finalita' e il
contenuto  della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma
1.
 
             Note all'art. 45:
                 -  La  legge  7 giugno  2000,  n.  150  concerne  la
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
                 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma
          3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".