Art. 46
          Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche

  1.  I  farmacisti  che  gestiscono  in  via  provvisoria  una  sede
farmaceutica  rurale  o  urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo
unico  delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n.  1265,  e  successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e'
stata  attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo
1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato
il  limite  di  eta'  di  cui  all'articolo 4, comma 2, della legge 8
novembre  1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta
la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore
della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria
da  almeno  due  anni  e  non sia stata pubblicata la graduatoria del
concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
  2.  E'  escluso  dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, abbia gia'
trasferito  la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai
sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475,  nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci
anni, altri benefici o sanatorie.
  3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e
alle  province  autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  L'accertamento  dei  requisiti  e delle condizioni previste dai
commi  1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle
domande.
 
             Note all'art. 46:
                 -  Si  riporta di seguito il testo dell'art. 129 del
          testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con il regio

          decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
                 "Art.   129.   -   In   caso  di  sospensione  o  di
          interruzione  di  un  esercizio farmaceutico, dipendenti da
          qualsiasi  causa,  e  dalle  quali  sia  derivato  o  possa
          derivare  nocumento  all'assistenza farmaceutica locale, il
          prefetto  adotta  i provvedimenti di urgenza per assicurare
          tale assistenza.
                 Se  il  titolare  sia  stato dichiarato fallito e il
          curatore,  durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113,
          lettera   a)   per   la   eventuale  decadenza,  sia  stato
          autorizzato  all'esercizio  provvisorio,  ed  all'esercizio
          medesimo  non  sia preposto la stesso fallito, la nomina di
          un  sostituto,  che  ha la responsabilita' del servizio, e'
          soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del
          prefetto sono definitivi.".
                 -  Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma
          2 della legge 16 marzo 1990, n. 48:
                 "Art. 1. - 1. ( Omissis).
                 2.     Successivamente     all'applicazione    delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1,  ove  si verificassero
          gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse
          devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei
          all'ultimo  concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti
          o    di   nuova   istituzione,   secondo   l'ordine   della
          graduatoria.".
                 -  Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma
          2  della  legge  8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di
          riordino del settore farmaceutico":
                 "2.  Sono  ammessi  al  concorso di cui al comma 1 i
          cittadini  di  uno  Stato  membro della Comunita' economica
          europea maggiori  di eta', in possesso dei diritti civili e
          politici  e iscritti all'albo professionale dei farmacisti,
          che  non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data
          di scadenza del termine di presentazione delle domande.".
                 -  Si  riporta  di  seguito  il  testo dell'art. 12,
          quarto  comma,  della  legge 2 aprile 1968, n. 475, recante
          "Norme concernenti il servizio farmaceutico":
                 "Il  farmacista che abbia ceduto la propria farmacia
          ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non
          puo'  concorrere  all'assegnazione  di un'altra farmacia se
          non   sono   trascorsi  almeno  dieci  anni  dall'atto  del
          trasferimento.".