Art. 49
                  Convenzione di Oviedo sui diritti
                    dell'uomo e sulla biomedicina

  1.  Il  termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo
3,  comma  1,  della  legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31
luglio 2003.
 
             Nota all'art. 49:
                 -  Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma
          1 della legge 28 marzo 2001, n. 145:
                 "1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno   o   piu'   decreti   legislativi   recanti  ulteriori
          disposizioni  occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento
          giuridico   italiano   ai   principi  e  alle  norme  della
          Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".