Art. 50
                    Modifica all'articolo 27 del
             decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1.  All'articolo  27,  comma  2,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2001,  n.  317,  le  parole: "acque minerali e termali," sono
soppresse.
 
             Nota all'art. 50:
                 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 27, commi
          1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
          sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
          217,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2001,  n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente
          legge:
                 "Art.  27 (Istituzione del Ministero delle attivita'
          produttive). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita'
          produttive.
                 2.  Al  Ministero  sono  attribuite  le funzioni e i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di industria,
          artigianato,  energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
          agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
          3,  lettera  b),  turismo e industria alberghiera, miniere,
          cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
          dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,  commercio  con
          l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".