Art. 51 
                Tutela della salute dei non fumatori 
 
  1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 
  2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b),
devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed  il  ricambio
di aria regolarmente funzionanti. Al  fine  di  garantire  i  livelli
essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di  aria  sono  definite,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.  Con
lo stesso regolamento sono definiti i locali  riservati  ai  fumatori
nonche'  i  modelli  dei  cartelli  connessi   all'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del  comma  1,  lettera
b), devono essere adibiti ai  non  fumatori  uno  o  piu'  locali  di
superficie  prevalente  rispetto  alla  superficie   complessiva   di
somministrazione dell'esercizio. 
  4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  possono  essere  individuati
eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali  sia  consentito  fumare,
nel rispetto delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3.  Tale
regolamento deve prevedere che  in  tutte  le  strutture  in  cui  le
persone sono  costrette  a  soggiornare  non  volontariamente  devono
essere previsti locali adibiti ai fumatori. 
  5. Alle infrazioni al divieto previsto  dal  presente  articolo  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge  11  novembre
1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge
28 dicembre 2001, n. 448. 
  6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da
attivare  d'intesa  con   le   organizzazioni   di   categoria   piu'
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo,
3 e 5 entrano in vigore decorso un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui al comma 2. 
  7. Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Ministro
della  salute  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e
dell'interno, sono ridefinite le procedure per  l'accertamento  delle
infrazioni, la relativa modulistica per  il  rilievo  delle  sanzioni
nonche'  l'individuazione  dei  soggetti  legittimati  ad  elevare  i
relativi  processi  verbali,  di  quelli  competenti  a  ricevere  il
rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo  17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati  a  irrogare  le
relative sanzioni. 
  8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  comportano
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le  disposizioni  di
cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e  11  della  legge  11  novembre
1975, n. 584. 
  10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano  il  divieto  di
fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. 
 
             Note all'art. 51:
                 -  Per  il  testo  dell'art. 17, comma 1 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
                 - Si  riporta  di seguito il testo dell'art. 7 della
          legge  11  novembre 1975,  n.  584  (Divieto  di  fumare in
          determinati  locali e su mezzi di trasporto pubblico), come
          sostituito  dall'art.  2  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448:
                 "Art.  7.  -  1.  I  trasgressori  alle disposizioni
          dell'art.  1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma da euro 25 ad euro 250; la misura
          della  sanzione  e'  raddoppiata  qualora la violazione sia
          commessa  in  presenza  di  una  donna in evidente stato di
          gravidanza  o  in  presenza  di  lattanti  o bambini fino a
          dodici anni.
                 2.   Le   persone   indicate  all'art.  2,  che  non
          ottemperino  alle  disposizioni contenute in tale articolo,
          sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro
          2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi
          contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
                 3.  L'obbligazione di pagare le somme previste nella
          presente legge non e' trasmissibile agli eredi".
                 - Si  riporta  il  testo dell'art. 17 della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
                 "Art.  17  (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
                 Deve  essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto
          relativo  alle  violazioni  previste  dal testo unico delle
          norme  sulla  circolazione  stradale, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
          decreto  8  dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
          1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.
                 Nelle  materie  di  competenza delle regioni e negli
          altri   casi,   per  le  funzioni  amministrative  ad  esse

          delegate,  il  rapporto e' presentato all'ufficio regionale
          competente.
                 Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
                 L'ufficio  territorialmente competente e' quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
                 Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto  al
          sequestro   previsto   dall'art.   13  deve  immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
                 Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
                 Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente".
                 - Si  riporta  di seguito il testo degli articoli 3,
          5,  6,  8,  9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584
          (Divieto  di  ffimare  in  determinati locali e su mezzi di
          trasporto pubblico):
                 "Art.  3. - Il conduttore di uno dei locali indicati
          all'art.   1,   lettera   b)   puo'   ottenere  l'esenzione
          dall'osservanza  del  disposto  dell'art.  1 della presente
          legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria
          o    un    impianto    di    ventilazione   rispettivamente
          corrispondenti   alle   caratteristiche  di  definizione  e
          classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di
          unificazione (UNI).
                 A   tal  fine  deve  essere  presentata  al  sindaco
          apposita  domanda  corredata  del progetto dell'impianto di
          condizionamento,  contenente le caratteristiche tecniche di
          funzionamento e di installazione.
                 L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare e'
          autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
                 Il  Ministro  per  la  sanita' dovra' emanare, entro
          centottanta   giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
          presente  legge, sentito il Consiglio superiore di sanita',
          disposizioni  in  ordine ai limiti di temperatura, umidita'
          relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali
          di  cui  all'art.  1, lettera b), in base ai quali dovranno
          funzionare   gli   impianti   di   condizionamento   o   di
          ventilazione".
                 "Art.  5.  -  Ferme  le sanzioni pecuniarie previste
          dalla  presente  legge,  l'autorita'  di pubblica sicurezza
          puo' adottare le misure di cui all'art. 140 del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza  18 giugno  1931,  n.  773,  approvato  con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
                   a) che  si contravvenga alle norme di cui all'art.
          2, terzo comma;
                   b) che  gli  impianti di condizionamento non siano
          funzionanti  o  non  siano condotti in maniera idonea o non
          siano perfettamente efficienti.
                 Indipendentemente    dai    provvedimenti   adottati
          dall'autorita'   di  pubblica  sicurezza,  l'autorizzazione
          all'esenzione   dall'osservanza   del   divieto  di  fumare
          prevista all'art. 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita'
          locale  di  pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera
          b)   del  precedente  comma.  La  sospensione  puo'  essere
          revocata  dal  sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo
          la  constatazione della precisa efficienza dell'impianto in
          esercizio,  qualora  domanda  in tal senso venga presentata
          dal conduttore del locale.
                 Nei  casi  di ripetute violazioni delle disposizioni
          contenute  nella  lettera  b)  del primo comma del presente
          articolo  o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco
          puo'     revocare,     sentito    l'ufficiale    sanitario,
          l'autorizzazione  all'esenzione dall'osservanza del divieto
          di fumare prevista dall'art. 3, terzo comma".
                 "Art.  6.  - Sono a carico del conduttore di uno dei
          locali  indicati  all'art.  1,  lettera  b)  tutte le spese
          necessarie   per  l'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al
          precedente articolo".
                 "Art. 8. - La violazione, quando sia possibile, deve
          essere  contestata immediatamente al trasgressore, il quale
          e'  ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di
          chi accerta la violazione.
                 Se  non  sia  avvenuta la contestazione personale al
          trasgressore,  gli  estremi della violazione debbono essere
          notificati  agli  interessati  residenti in Italia entro il
          termine di trenta giorni dall'accertamento.
                 Qualora  il pagamento non avvenga immediatamente, il
          trasgressore  puo' provvedervi, entro il termine perentorio
          di  quindici  giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di
          notificazione,   anche  a  mezzo  di  versamento  in  conto
          corrente  postale nel luogo e con le modalita' indicate nel
          verbale di contestazione della violazione.
                 A   decorrere   dal  sedicesimo  giorno  e  fino  al
          sessantesimo    giorno    dalla   contestazione   o   dalla
          notificazione, il trasgressore e' ammesso al pagamento, con
          le  modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari

          ad un terzo del massimo della sanzione".
                 "Art.  9.  -  I soggetti legittimati ad accertare le
          infrazioni,  ai  sensi  delle  norme richiamate dall'art. 2
          della  presente  legge,  qualora  non  abbia avuto luogo il
          pagamento  di cui al precedente art. 8, presentano rapporto
          al  prefetto  con  la  prova delle eseguite contestazioni o
          notificazioni.
                 Il  prefetto,  se  ritiene  fondato  l'accertamento,
          sentiti  gli  interessati  ove questi ne facciano richiesta
          entro  quindici giorni dalla scadenza del termine utile per
          l'oblazione,  determina,  con  ordinanza motivata, la somma
          dovuta  per la violazione entro i limiti, minimo e massimo,
          stabiliti  dalla  legge e ne ingiunge il pagamento, insieme
          con   le  spese  per  le  notificazioni,  all'autore  della
          violazione.
                 L'ingiunzione  prefigge  un termine per il pagamento

          stesso,  che  non  puo'  essere inferiore a trenta giorni e
          superiore a novanta giorni dalla notificazione.
                 L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
                 Contro  di  essa  gli  interessati  possono proporre
          azione  davanti  al  pretore  del  luogo  in  cui  e' stata
          accertata  la  violazione entro il termine massimo prefisso
          per il pagamento.
                 L'esercizio   dell'azione  davanti  al  pretore  non
          sospende  l'esecuzione  forzata sui beni di coloro contro i
          quali  l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita'
          giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
                 Nel  procedimento  di  opposizione  l'opponente puo'
          stare  in giudizio senza ministero di difensore in deroga a
          quanto  disposto  dall'art. 82, secondo comma del codice di
          procedura  civile. Gli atti del procedimento sono esenti da
          imposta  di  bollo  e la relativa decisione non e' soggetta
          alla formalita' della registrazione.
                 L'opposizione   si   propone  mediante  ricorso.  Il
          pretore  fissa  con  decreto  l'udienza di comparizione, da
          tenersi  entro  venti  giorni, e dispone la notifica a cura

          della  cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed
          ai soggetti interessati.
                 E'   inappellabile   la   sentenza   che  decide  la
          controversia".
                 "Art.  10. - Il diritto a riscuotere le somme dovute
          per   le   violazioni  indicate  dalla  presente  legge  si
          prescrive  nel  termine di cinque anni dal giorno in cui e'
          stata commessa la violazione".
                 "Art.  11.  -  Salvo quanto e' disposto dall'art. 9,
          decorso   il   termine  prefisso  per  il  pagamento,  alla
          riscossione    delle    somme    dovute,    su    richiesta
          dell'amministrazione della sanita', procede l'Intendenza di
          finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle
          norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
          1970,  n.  639,  sulla  riscossione  coattiva delle entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.