Art. 52
              Modalita' dell'accertamento medico-legale
                effettuato dal Ministero della salute

  1.  Al  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito
al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art.  4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato
dal  Ministero  della  salute)  -  1.  Per la formulazione dei pareri
medico-legali  di  propria  competenza,  il Ministero della salute ha
facolta' di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,
collegi  medici  con  la  partecipazione  di  esperti universitari od
ospedalieri  specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti
casi:
a) quando   sia   richiesto  un  parere  medico-legale  dagli  organi
   giudiziari  o  dalle  Amministrazioni  pubbliche, e sia necessario
   sottoporre l'interessato ad esame diretto;
b) quando  dagli  atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di
   giudizio tra gli organi competenti;
c) quando  negli  atti  si  notino  discordanze tra i risultati degli
   accertamenti   medico-fiscali   ed   i   giudizi   diagnostico   e
   medico-legale espressi;
d) quando  il  giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non
   permettere  una  sicura  applicazione  delle tabelle A e B annesse
   alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
  2.  I  collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente
dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni
sanitarie  e  medico-legali,  quale  presidente,  da  un  medico  del
predetto  Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra
medici universitari od ospedalieri.
  3.  A  ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto
un  compenso  commisurato  alle  tariffe  minime degli onorari per le
prestazioni   medico-chirurgiche  stabilite  dall'Ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
  4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3
e'  autorizzata  la  spesa  annua  massima  di 3.693 euro a decorrere
dall'anno 2002.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  nella  misura  massima  di  3.693 euro annui a decorrere
dall'anno  2002,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
             Nota all'art. 52:
                 - La legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne "Riordino
          delle pensioni di guerra". La tabella A), ad essa allegata,
          individua,  ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni
          ed  infermita'  che danno diritto a pensione vitalizia o ad
          assegno  rinnovabile.  La  tabella  B),  ad  essa allegata,
          individua  le  diverse  lesioni  ed  infermita'  che  danno
          diritto ad indennita' per una volta soltanto.