Art. 30
    Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti

  1.  Il  presidente  del  collegio  nomina  senza indugio il giudice
incaricato   della  relazione  e  fissa  con  decreto  l'udienza  per
l'audizione  delle  parti  in  camera di consiglio, il termine per la
notifica  del  ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento e' richiesto, nonche' il termine per la costituzione di
questi  ultimi.  Entro  lo stesso termine, il pubblico ministero puo'
depositare osservazioni scritte.
  2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni
ritenute  necessarie,  eventualmente delegando uno dei componenti del
collegio.