Art. 30
Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice
incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per
l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la
notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento e' richiesto, nonche' il termine per la costituzione di
questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero puo'
depositare osservazioni scritte.
2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni
ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del
collegio.