Art. 31 
                        Pronuncia con decreto 
 
  1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede
sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso  decreto,
entro i quindici giorni successivi,  l'udienza  per  la  comparizione
delle parti, il termine per la notifica del ricorso  e  del  decreto,
nonche' il termine per la costituzione delle parti. 
  2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma,  modifica
o revoca il provvedimento emesso ai sensi del comma 1. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.