Art. 31
Pronuncia con decreto
1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede
sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto,
entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione
delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto,
nonche' il termine per la costituzione delle parti.
2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica
o revoca il provvedimento emesso ai sensi del comma 1.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
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