Art. 32
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
1. Ciascuna parte puo', fino alla conclusione dell'udienza di cui
all'articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato
una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai
fini della definizione del procedimento.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice
provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo
altresi' la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli
2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine
perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di
citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto
puo' essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso
conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 puo' essere chiesto anche
quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o
dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto
stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di
cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si
applica il primo periodo del comma 3.