Art. 32
    Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario

  1.  Ciascuna  parte puo', fino alla conclusione dell'udienza di cui
all'articolo  31,  chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato
una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai
fini della definizione del procedimento.
  2.  Proposta  la  domanda  di  accertamento incidentale, il giudice
provvede  in  ogni  caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo
altresi'  la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli
2  e  seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine
perentorio  per  la  notificazione  alle  altre  parti  dell'atto  di
citazione.
  3.  Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto
puo'  essere  modificato  o  revocato.  In  caso  di estinzione, esso
conserva la sua efficacia.
  4.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1 puo' essere chiesto anche
quando   la   legge   prevede  che,  a  seguito  dell'approvazione  o
dell'autorizzazione  giudiziale  di  un atto, spetti, nel caso l'atto
stesso   sia   dichiarato   illegittimo  nel  giudizio  ordinario  di
cognizione,  soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si
applica il primo periodo del comma 3.