Art. 33 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui
agli  articoli  2367,  secondo  comma,  2400,  secondo  comma,  2409,
2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446,  secondo  comma,
2447-quater, secondo  comma,  2482,  terzo  comma,  2482-bis,  quarto
comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto  comma,  2487-ter,
secondo comma,  2500-novies,  secondo  comma,  2503,  secondo  comma,
2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater,  secondo  comma,
delle disposizioni di attuazione  del  codice  civile.  Si  applicano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal  codice
civile e dalle leggi speciali. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.