Art. 33
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui
agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409,
2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma,
2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto
comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter,
secondo comma, 2500-novies, secondo comma, 2503, secondo comma,
2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma,
delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
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