ART. 30 (L)
(Certificato  dell'anagrafe  delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato      acquisito      dall'autorita'
                            giudiziaria)

   1.  Per  ragioni  di  giustizia,  gli  uffici  che  esercitano  la
giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal
sistema  il  certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad
un determinato ente.
   (art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
          Note all'art. 30:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  81 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231, abrogato dall'entrata in vigore del testo unico qui
          pubblicato:
              "Art.  81 (Certificati dell'anagrafe). - 1. Ogni organo
          avente   giurisdizione,   ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo,    in   ordine   all'illecito   amministrativo
          dipendente  da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di
          giustizia,  il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
          nei  confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte
          le  pubbliche  amministrazioni  e  agli  enti incaricati di
          pubblici  servizi  quando  il certificato e' necessario per
          provvedere  ad  un  atto  delle loro funzioni, in relazione
          all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
              2.  Il  pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni
          di  giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto
          a   procedimento   di  accertamento  della  responsabilita'
          amministrativa dipendente da reato.
              3.  L'ente  al  quale  le  iscrizioni si riferiscono ha
          diritto  di ottenere il relativo certificato senza motivare
          la domanda.
              4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate
          le  iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della
          sanzione  su  richiesta  e ai decreti di applicazione della
          sanzione pecuniaria.".