Art. 29 
                   (Responsabile del trattamento) 
 
   1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 
   2. Se designato, il responsabile e' individuato tra  soggetti  che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del  pieno  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in   materia   di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
   3. Ove  necessario  per  esigenze  organizzative,  possono  essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione  di
compiti. 
   4.  I  compiti  affidati  al  responsabile   sono   analiticamente
specificati per iscritto dal titolare. 
   5.  Il  responsabile  effettua  il  trattamento  attenendosi  alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche  tramite  verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza  delle  disposizioni  di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.