Art. 30 (Incaricati del trattamento) 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.