Art. 40 
  Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione 
  1.  Gli  operatori  possono  negoziare  tra  loro   accordi   sulle
disposizioni  tecniche   e   commerciali   relative   all'accesso   e
all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro
che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio  nazionale
non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora  non
vi fornisca servizi o non vi gestisca  una  rete.  L'Autorita'  anche
mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non  vi
siano  restrizioni  che   impediscano   alle   imprese   accordi   di
interconnessione e di accesso.