Art. 42 
Poteri e  competenze  dell'Autorita'  in  materia  di  accesso  e  di
                          interconnessione 
    1. Nel  perseguire  gli  obiettivi  stabiliti  dall'articolo  13,
l'Autorita'  incoraggia  e  garantisce  forme  adeguate  di  accesso,
interconnessione e  interoperabilita'  dei  servizi,  esercitando  le
proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una
concorrenza sostenibile e recare il  massimo  vantaggio  agli  utenti
finali. 
    2. Fatte salve le  misure  che  potrebbero  essere  adottate  nei
confronti degli operatori che detengono un  significativo  potere  di
mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre: 
    a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali, compreso, in  casi  giustificati,  e  qualora  non  sia  gia'
previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti,  nella
misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a  punto  e
valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili; 
    b) l'obbligo agli operatori di  garantire  l'accesso  alle  altre
risorse di cui all'allegato  n.  2,  parte  II,  a  condizioni  eque,
ragionevoli  e  non  discriminatorie,  nella  misura   necessaria   a
garantire l'accesso degli utenti  finali  ai  servizi  radiofonici  e
televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2. 
    3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere  l'accesso
ai sensi dell'articolo 49 e qualora cio' sia necessario per garantire
il funzionamento normale della rete, l'Autorita'  puo'  stabilire  le
condizioni tecniche od operative che devono  essere  soddisfatte  dal
fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai  sensi  della
normativa   comunitaria.   Le   condizioni   che    si    riferiscono
all'attuazione  di  norme  o  specifiche   tecniche   sono   conformi
all'articolo 20. 
    4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e
3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non  discriminatori  e
sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e
12. 
    5. Ove giustificato, l'Autorita' puo' intervenire in  materia  di
accesso e  interconnessione,  se  necessario  di  propria  iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una
delle parti interessate. In questi casi l'Autorita' agisce al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo  13,
sulla  base  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e  secondo  le
procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.