Art. 31 
                          Gruppi di impresa 
 
  1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per  tutte  le
societa' controllate e collegate. 
  2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di  societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  possono  svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 
12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una
societa' consorziata. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni  contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Il testo dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: 
 
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". 
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". 
              - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
          (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22  settembre
          1994, 94/45/CE, relativa  all'istituzione  di  un  comitato
          aziendale europeo o di una procedura per  l'informazione  e
          la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi
          di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.
          12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente
          del lavoro), e' il seguente: 
              "Art. 1 (Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro). - Tutti gli  adempimenti  in  materia  di  lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando non sono curati dal datore di  lavoro,  direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se  non  da  coloro  che  siano  iscritti   nell'albo   dei
          consulenti del lavoro a norma dell'art.  9  della  presente
          legge salvo il disposto del successivo art. 40, nonche'  da
          coloro che siano  iscritti  negli  albi  degli  avvocati  e
          procuratori  legali,  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali, i quali in tal  caso  sono
          tenuti a darne comunicazione agli  ispettorati  del  lavoro
          delle  province  nel  cui  ambito  territoriale   intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre  piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
          esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di  cui  alla
          presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
          contribuzione integrativa  alle  casse  di  previdenza  sul
          volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o  promossi
          dalle rispettive associazioni di categoria alle  condizioni
          definite al citato quarto comma. I  criteri  di  attuazione
          della presente disposizione sono  stabiliti  dal  Ministero
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale   sentiti   i
          rappresentanti delle  associazioni  di  categoria  e  degli
          ordini e collegi professionali interessati. Le imprese  con
          oltre 250 addetti che non si avvalgono, per  le  operazioni
          suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
          centri di elaborazione dati,  di  diretta  costituzione  od
          esterni, i quali devono essere in ogni  caso  assistiti  da
          uno o piu' soggetti di cui al primo comma. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore". 
              - Il testo dell'art. 27  del  decreto  legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577
          (Provvedimenti per la cooperazione), e' il seguente: 
              "Art.  27.  -  Le   societa'   cooperative   legalmente
          costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori,  che,
          mediante la costituzione  di  una  struttura  organizzativa
          comune,  si  propongono,  per  facilitare  i   loro   scopi
          mutualistici,   l'esercizio   in   comune   di    attivita'
          economiche, possono costituirsi in consorzio come  societa'
          cooperative, ai sensi degli articoli 2511  e  seguenti  del
          codice civile. 
              Per procedere a tale costituzione e' necessario: 
                a)  un  numero  di  societa'  cooperative  legalmente
          costituite non inferiore a tre; 
                b)  la  sottoscrizione  di  un  capitale  di   almeno
          1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la meta'. 
              Le quote di partecipazione  delle  consorziate  possono
          essere rappresentate da azioni il cui valore  nominale  non
          puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire l
          .000.000 ciascuna. 
              I consorzi fra cooperative di pescatori possono  essere
          costituiti  da  un  numero  di  societa'  cooperative   non
          inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo
          comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata  almeno
          la meta'.".