Art. 15
                        (Copertura finanziaria)

    1.  Agli  oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14,
  7,  comma  2,  9,  comma  3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
  complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro
  per  l'anno  2006,  e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
  milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
      a)  quanto  a  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
  2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base "Fondo speciale di
  parte   corrente"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando
  la  proiezione  per i predetti anni dell'accantonamento relativo al
  Ministero delle comunicazioni;
      b)  quanto  a  5  milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
  2006  e  2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
  iscritti   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo
  speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero
  dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;
      c)  quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di
  euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
  milioni  di  euro  a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
  delle  maggiori  entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
  commi 2, 3 e 4;
      d)  quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni
  di   euro   per  l'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione
  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata
  dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    2.  L'importo  corrispondente  alle  maggiori entrate di cui agli
  articoli  7,  comma  3,  e  10,  commi  2,  3 e 4, non utilizzate a
  copertura  degli  oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto
  sul  Fondo  per gli interventi strutturali di politica economica di
  cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
  n.  282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 dicembre
  2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di
  euro  per  l'anno  2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
  2008.
    3.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
  per l'attuazione del presente decreto.