Art. 45.
                 Valore giuridico della trasmissione

  1.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica
amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico o informatico, ivi
compreso  il  fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte di provenienza,
soddisfano  il  requisito  della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito  dal  mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende
consegnato   al   destinatario   se  reso  disponibile  all'indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.