Art. 48. 
                    Posta elettronica certificata 
 
  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che  necessitano  di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,
effettuata mediante la posta elettronica certificata,  equivale,  nei
casi consentiti dalla  legge,  alla  notificazione  per  mezzo  della
posta. 
  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento
informatico trasmesso mediante  posta  elettronica  certificata  sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.  68,  ed  alle
relative regole tecniche. 
 
          Nota all'art. 48:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.