Art. 49.
    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,
duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro
natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
  2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del
gestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta'
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.