Art. 43. 
                    Ispezioni per l'esportazione 
  1.  Gli  ispettori  fitosanitari  provvedono  alle  ispezioni   dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione
verso  i  Paesi  terzi  rilasciando  un  «certificato  fitosanitario»
conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari. 
  2.  In  caso  di  rispedizione  viene  rilasciato  un  «certificato
fitosanitario di riesportazione», se la  regolamentazione  del  Paese
terzo importatore lo esige. 
  3. Se i certificati fitosanitari non vengono  utilizzati  entro  14
giorni dalla data  del  rilascio,  detti  certificati  devono  essere
restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.