Art. 43. Ispezioni per l'esportazione 1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari. 2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige. 3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.