Art. 44. 
                      Certificati fitosanitari 
  1. I «certificati fitosanitari» e i  «certificati  fitosanitari  di
riesportazione»  rilasciati  dai   servizi   fitosanitari   regionali
competenti per territorio conformemente alle norme della  Convenzione
Internazionale per la  Protezione  delle  Piante,  sono  conformi  al
modello standard di cui all'allegato VII. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e  7  del
Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del  30  agosto  2001  e
successive attuazioni e modificazioni ed ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali e  con  il  Ministro
delle  attivita'  produttive,  previa  intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di  rilascio
dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di
esportazione per le piante riprodotte  artificialmente  delle  specie
iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE)  n.  338/97  e  di
ibridi riprodotti artificialmente da specie  non  annotate,  iscritte
nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo
doganale. 
  3. E'  consentito  il  rilascio  dei  certificati  fitosanitari  di
riesportazione o, se del caso, di esportazione,  per  i  vegetali,  i
prodotti vegetali e altre voci destinati  a  Paesi  terzi,  anche  se
doganalmente risultano «allo Stato estero». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il Regolamento (CE)  1808/2001  e'  pubblicato  nella
          GUCE n. L 250 del 19 settembre 2001. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge
          7 febbraio 1992, n. 150,  (Disciplina  dei  reati  relativi
          all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla legge 19 dicembre 1975,  n.  874,  e  del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per la commercializzazione e  la  detenzione  di  esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per la salute e l'incolumita' pubblica),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44: 
              «2. Con propri decreti,  emanati  di  concerto  con  il
          Ministro delle  finanze,  il  Ministro  del  commercio  con
          l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,
          il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita'  relative
          ai controlli in  ambito  doganale  per  l'esecuzione  della
          presente legge  e  le  procedure  per  l'adempimento  della
          citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di  cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.». 
              - Il Regolamento (CE) n.  338/97  e'  pubblicato  nella
          GUCE n. L 61 del 3 marzo 1997.