Art. 44. Certificati fitosanitari 1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo doganale. 3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».
Note all'art. 44: - Il Regolamento (CE) 1808/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 250 del 19 settembre 2001. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44: «2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.». - Il Regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE n. L 61 del 3 marzo 1997.