Art. 31. 
 
      Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita 
 
  1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario  per  lo
svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel  presente
codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di
cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 
  2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei  requisiti  di
onorabilita' e professionalita' stabiliti  con  regolamento  adottato
dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 
  3. L'impresa deve  garantire  le  condizioni  affinche'  l'attuario
incaricato sia messo in grado  di  espletare  le  funzioni  in  piena
autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute
necessarie. Gli organi preposti al  controllo  interno  si  avvalgono
della collaborazione dell'attuario incaricato al fine  di  consentire
la corretta rilevazione dei dati, in particolare di  quelli  relativi
ai costi dell'impresa ed al  loro  prevedibile  andamento,  che  sono
utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. 
  4. L'attuario  deve  dare  immediata  comunicazione  all'impresa  e
all'ISVAP della perdita dei requisiti o  della  sussistenza  o  della
sopravvenienza di cause di incompatibilita'  che  ne  determinano  la
decadenza dall'incarico. 
  5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente  codice  o
alle disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative  dei
principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico  conferito
all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente  o  su  richiesta
dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari. 
  6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per  qualsiasi
causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni  ad  incaricare
un  nuovo  attuario  ed  a  comunicare  all'ISVAP  le  ragioni  della
sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo  attuario,  nei  medesimi
termini,  una  relazione  dettagliata  che  l'attuario   uscente   ha
l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e  le
osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro  mesi.  Qualora,  in
casi  eccezionali,  l'attuario  si   trovi   nell'impossibilita'   di
predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.