Art. 34. 
 
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami  responsabilita'
                      civile veicoli e natanti 
 
  1.   L'impresa   di   assicurazione    autorizzata    all'esercizio
dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per  la  verifica
preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10
e 12 di cui all'articolo 2, comma  3,  anche  al  fine  di  agevolare
l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 
  2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei  requisiti  di
onorabilita' e professionalita' stabiliti  con  regolamento  adottato
dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 
  3. L'attuario incaricato  e'  preposto  alla  verifica  delle  basi
tecniche, delle metodologie statistiche,  delle  ipotesi  tecniche  e
finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza  dei  premi
di tariffa  con  i  parametri  di  riferimento  adottati.  L'attuario
incaricato verifica inoltre la correttezza  dei  procedimenti  e  dei
metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche. 
  4.  Le  funzioni  dell'attuario  incaricato  sono  determinate  dal
Ministro delle attivita' produttive con  il  regolamento  di  cui  al
comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.