Art. 35. 
 
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita' civile  veicoli
                              e natanti 
 
  1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i
premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove  tali
basi non siano disponibili, l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato. 
  2. Per i rischi che,  per  le  loro  caratteristiche,  non  possono
essere ricondotti ad alcuna  delle  tariffe  stabilite  dall'impresa,
questa puo'  avvalersi,  ai  fini  della  conoscenza  degli  elementi
statistici necessari per la determinazione  del  premio  puro,  delle
informazioni in possesso di uno o piu' organismi  costituiti  tra  le
imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli,  i  quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano  anche  per  i
rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva  od  oggettiva,
carattere di particolarita' o di  eccezionalita'  rispetto  a  quelli
stabiliti dall'impresa. 
  4.  Gli  elementi  statistici  utilizzati   dall'impresa   per   la
determinazione del premio puro per i rischi di cui ai  commi  2  e  3
devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati  nel
comma 2.