Art. 24 
     (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali) 

 
  1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e
della COVIP volti  all'emanazione  di  provvedimenti  individuali  si
applicano, in quanto compatibili, i  principi  sull'individuazione  e
sulle   funzioni   del   responsabile   del    procedimento,    sulla
partecipazione   al   procedimento   e   sull'accesso    agli    atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso  e
i procedimenti sanzionatori sono  inoltre  svolti  nel  rispetto  dei
principi della facolta' di denunzia di parte, della piena  conoscenza
degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della  verbalizzazione
nonche'  della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e   funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.  Le  Autorita'  di
cui al presente comma disciplinano  le  modalita'  organizzative  per
dare  attuazione  al  principio  della   distinzione   tra   funzioni
istruttorie  e  funzioni  decisorie  rispetto  all'irrogazione  della
sanzione. 
  2. Gli atti delle  Autorita'  di  cui  al  comma  1  devono  essere
motivati. La motivazione deve indicare  le  ragioni  giuridiche  e  i
presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria. 
  3.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  disciplinano  con  propri
regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente  articolo,
indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni  di
riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 
  4. Alle sanzioni  amministrative  irrogate  dalla  Banca  d'Italia,
dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante  della
concorrenza e del  mercato  non  si  applicano  le  disposizioni  sul
pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che  per  le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  per  la  violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3  e  4,  del
medesimo testo unico. 
  5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al comma 4 puo'
essere  proposto  ricorso  giurisdizionale   dinanzi   al   tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio.  I  termini  processuali  sono
ridotti della  meta',  con  esclusione  di  quelli  previsti  per  la
presentazione del ricorso. Non  possono  essere  nominati  consulenti
tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto  verte  il
ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni
previste   per   l'impugnazione   dei   provvedimenti    sanzionatori
dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dall'articolo  195,
commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5  marzo  2001,  n.
57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge
7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28
novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11,  comma  5,  della  legge  17
febbraio 1992, n. 166,  e  dall'articolo  18-bis,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
  6. L'appello al  Consiglio  di  Stato  avverso  la  sentenza  o  le
ordinanze emesse in  primo  grado  non  sospende  l'esecuzione  delle
stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti impugnati. 
 
          Note all'art. 24:
              -   Per   il   riferimento   all'art.  16  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689, vedasi nota all'art. 12.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 193 del
          gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
              "2.     L'omissione     delle    comunicazioni    delle
          partecipazioni  rilevanti  e dei patti parasociali previste
          rispettivamente  dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122,
          commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti
          dall'art.  120,  comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
          sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro cinquemila ad euro cinquecentomila.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 120 del gia' citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998:
              "Art.    120    (Obblighi    di   comunicazione   delle
          partecipazioni  rilevanti).  -  1.  Ai  fini della presente
          sezione,  per  capitale  di  societa' per azioni si intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
              2.  Coloro  che  partecipano in una societa' con azioni
          quotate  in  misura superiore al due per cento del capitale
          ne  danno  comunicazione  alla  societa' partecipata e alla
          CONSOB.
              3.  Le  societa'  con azioni quotate che partecipano in
          misura  superiore  al  dieci  per cento del capitale in una
          societa'  per  azioni  non  quotate  o  in  una  societa' a
          responsabilita'    limitata,   anche   estere,   ne   danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
              4.  La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento:
                a) le  variazioni  delle  partecipazioni indicate nei
          commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
                b) i  criteri  per  il  calcolo delle partecipazioni,
          avendo  riguardo  anche  alle partecipazioni indirettamente
          detenute  e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
                c) il  contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
          dell'informazione   del   pubblico,  nonche'  le  eventuali
          deroghe per quest'ultima;
                d) i    termini    per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione  del  pubblico,  che  nel  caso previsto dal
          comma 3 possono avere carattere periodico;
                d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.
              5.  Il  diritto di voto inerente alle azioni quotate od
          agli  strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
          comunicazioni   previste   dal  comma  2  non  puo'  essere
          esercitato.  In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
          comma  5.  L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla
          CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
              6.  Il  comma  2  non  si  applica  alle partecipazioni
          detenute,  per  il  tramite  di  societa'  controllate, dal
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze.  I  relativi
          obblighi  di  comunicazione  sono  adempiuti dalle societa'
          controllate.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 145 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993:
              "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia
          e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sulla
          base  della  proposta  della  Banca  d'Italia  o  dell'UIC,
          provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
              3.  Il  decreto di applicazione delle sanzioni previste
          dall'art.  144,  commi  3  e 4, e' pubblicato per estratto,
          entro   il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
          delle  altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
          su  proposta  della  Banca  d'Italia,  e'  pubblicato,  per
          estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
              4. Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  e'  ammessa  opposizione  alla corte di appello di
          Roma.  L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita'
          che  ha  proposto  il  provvedimento  nel termine di trenta
          giorni  dalla data di comunicazione del decreto impugnato e
          deve essere depositata presso la cancelleria della corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che
          ha  proposto  il  provvedimento  trasmette  alla  corte  di
          appello  gli  atti ai quali l'opposizione si riferisce, con
          le sue osservazioni.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
              7.  La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
          camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
          decreto motivato.
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          proposto    il   provvedimento,   anche   ai   fini   della
          pubblicazione,   per   estratto,  nel  bollettino  previsto
          dall'art. 8.
              9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
              11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
          689.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 195 del gia' citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998:
              "Art.  195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel  presente  titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
          dalla   CONSOB,   secondo  le  rispettive  competenze,  con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni  dagli stessi
          presentate nei successivi trenta giorni.
              2.  Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
          del    contraddittorio,   della   conoscenza   degli   atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
              3.  Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
          della  natura della violazione e degli interessi coinvolti,
          possono  stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore della violazione.
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni   previste   dal   presente   titolo   e'  ammessa
          opposizione  alla  corte d'appello del luogo in cui ha sede
          la   societa'   o  l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
          violazione  ovvero,  nei  casi in cui tale criterio non sia
          applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata
          commessa.     L'opposizione    deve    essere    notificata
          all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
          giorni  dalla  sua  comunicazione  e deve essere depositata
          presso  la  cancelleria  della corte d'appello entro trenta
          giorni dalla notifica.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
              6.  La  corte  d'appello,  su istanza delle parti, puo'
          fissare   termini   per   la  presentazione  di  memorie  e
          documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
          delle parti.
              7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
              8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  d'appello  all'Autorita'  che ha
          adottato  il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per
          estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
              9.  Le  societa'  e  gli enti ai quali appartengono gli
          autori  delle  violazioni rispondono, in solido con questi,
          del  pagamento  della sanzione e delle spese di pubblicita'
          previste  dal  secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo
          2001,   n.  57  (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
          regolazione dei mercati):
              "Art.  6.  (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col
          quale  ai  sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.
          576,  come  modificato  dall'art. 4 del decreto legislativo
          13 ottobre  1998,  n.  373, il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  irroga  la  sanzione per le
          infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice
          amministrativo  che  provvede  a  norma  degli articoli 33,
          comma  1,  e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 80.
              2.  La  disposizione  del  comma  1 si applica anche ai
          provvedimenti  di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero
          disciplinari  previste  da  ogni altra norma che disciplina
          l'esercizio   delle  assicurazioni  private,  ivi  compreso
          quello   dell'attivita'   di   agente,   di   mediatore  di
          assicurazione    e   di   riassicurazione   e   di   perito
          assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.".
              (articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 12 e 19 della
          legge  7 febbraio  1979, n. 48 (Istituzione e funzionamento
          dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione):
              "Art.  12.  -  L'iscrizione  e'  disposta dal Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
          accertamento  dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4
          e  5,  da  effettuarsi  dalla  commissione per l'albo degli
          agenti di assicurazione di cui al successivo art. 13.
              Con  la  stessa  procedura  saranno disposti il rigetto
          della  domanda  d'iscrizione  e  la  cancellazione ai sensi
          dell'art. 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di
          cui al punto e) dello stesso art. 9 per il quale si applica
          la  procedura  prevista  al  successivo art. 19. Il rigetto
          della  domanda di iscrizione e la cancellazione non possono
          essere   pronunciati  senza  che  l'interessato  sia  stato
          invitato  ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia
          un  incarico  in  atto  sia  stata  sentita anche l'impresa
          preponente.
              I  provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal
          parere  espresso dalla commissione di cui al primo comma, e
          comunque   non   oltre  centottanta  giorni  dalla  domanda
          presentata  ai  sensi  del precedente art. 8, devono essere
          motivati  e  devono  essere  comunicati,  mediante  lettera
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, all'interessato,
          all'impresa   preponente   e   alla  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura competente per zona
          nel  termine  di  dieci  giorni da quello in cui sono stati
          adottati.
              Qualora  dette  comunicazioni e ogni altra notifica che
          si  rendesse  necessaria non potessero essere effettuate al
          domicilio    dell'interessato,   saranno   fatte   mediante
          pubblicazione   nell'albo   della   camera   di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo del
          territorio in cui ha sede l'agenzia.
              I   suddetti  provvedimenti  sono  impugnabili  davanti
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  entro novanta giorni
          dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di
          cui  ai due commi precedenti. La competenza a provvedere e'
          regolata   dal  disposto  dell'art.  6  del  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611".
              "Art.  19.  -  Il procedimento disciplinare e' promosso
          dalla  commissione  per l'albo degli agenti d'assicurazione
          di  cui  all'art.  13, anche su segnalazione motivata delle
          commissioni di cui all'art. 14.
              Il  presidente  della  commissione  dispone i necessari
          accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
          comunicazione     all'interessato     dell'apertura     del
          procedimento  disciplinare,  nomina  il relatore e fissa la
          data della seduta per la trattazione orale.
              La  comunicazione  all'interessato  deve  essere  fatta
          mediante lettera raccomandata con avvidi ricevimento e deve
          contenere  l'avvertimento  che  gli  atti  del procedimento
          restano,  per  venti  giorni  dalla data della ricezione, a
          disposizione    presso    la   Direzione   generale   delle
          assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo,  con
          facolta'  per  l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
          altresi'   contenere   l'invito   all'interessato   di  far
          pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
          data  fissata  per  la  seduta, eventuali scritti o memorie
          difensive e documenti probatori.
              L'interessato  ha  facolta'  di intervenire alla seduta
          per svolgere oralmente la propria difesa.
              Nel   giorno   fissato  per  la  trattazione  orale  la
          commissione,  sentiti  il  relatore e l'agente sottoposto a
          procedimento   disciplinare,   sempreche'  ne  abbia  fatto
          richiesta,  prende le proprie deliberazioni, comunicando al
          Ministro le proprie decisioni.
              L'impresa    preponente   dell'agente   sottoposto   al
          procedimento  disciplinare ha diritto di chiedere di essere
          sentita  dalla commissione, prima che questa abbia preso le
          proprie  deliberazioni;  a tale effetto il presidente della
          commissione  deve  dare comunicazione all'impresa, mediante
          lettera    raccomandata    con   avviso   di   ricevimento,
          dell'apertura  del procedimento e della data fissata per la
          trattazione orale.
              Contro  il  provvedimento  di radiazione dall'albo puo'
          essere    proposta   impugnazione   davanti   all'autorita'
          giudiziaria  ordinaria,  ai  sensi  del  quinto  comma  del
          precedente art. 12.".
              (Articoli  abrogati,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
          dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          28 novembre  1984,  n.  792  (Istituzione  e  funzionamento
          dell'albo dei mediatori di assicurazione):
              "Art. 10 (Procedimento disciplinare). - Il procedimento
          disciplinare  e' promosso dalla commissione di cui all'art.
          12.
              Il  presidente  della  commissione  dispone i necessari
          accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
          comunicazione     all'interessato     dell'apertura     del
          procedimento  disciplinare,  nomina  il relatore e fissa la
          data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del
          decreto  di  fissazione  della  seduta  e  la  comparizione
          dell'interessato  deve  intercorrere  un termine libero non
          inferiore a sessanta giorni.
              La  comunicazione  all'interessato  deve  essere  fatta
          mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento e
          deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
          restano,  per  venti  giorni  dalla data della ricezione, a
          disposizione    presso    la   Direzione   generale   delle
          assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo,  con
          facolta'  per  l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
          altresi'   contenere   l'invito   all'interessato   di  far
          pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
          data  fissata  per  la  seduta, eventuali scritti o memorie
          difensive e documenti probatori.
              L'interessato  ha  facolta'  di intervenire alla seduta
          per svolgere oralmente la propria difesa.
              Nel   giorno   fissato  per  la  trattazione  orale  la
          commissione,  sentiti il relatore e il mediatore sottoposto
          a  procedimento  disciplinare,  sempreche'  ne  abbia fatto
          richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          La  sanzione  disciplinare  e'  irrogata  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              Contro  il  provvedimento  di radiazione dall'albo puo'
          essere    proposta   impugnazione   davanti   all'autorita'
          giudiziaria ordinaria.".
              (Articolo  abrogato,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
          dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
              -  Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 11 della
          legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento
          del   ruolo   nazionale   dei   periti   assicurativi   per
          l'accertamento  e la stima dei danni ai veicoli a motore ed
          ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
          1969,  n.  990,  derivanti  dalla circolazione, dal furto e
          dall'incendio degli stessi):
              "Art.  5.  (Contro  il  provvedimento di radiazione dal
          ruolo  puo'  essere  proposta  impugnazione,  entro novanta
          giorni  dalla  data di comunicazione della deliberazione di
          cui  al  comma  4,  con  ricorso  al  tribunale  nella  cui
          circoscrizione  l'iscritto  aveva la sua sede operativa, il
          quale  decide  in  camera  di consiglio sentito il pubblico
          ministero).".
              - Si  riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 18-bis
          del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421):
                "Art.  5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel
          presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
          titolo  VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  fatta  salva l'attribuzione delle relative
          competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
          fondi  pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale.  Non  si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni.".