Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali) 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al comma 4 puo' essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della meta', con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Note all'art. 24: - Per il riferimento all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vedasi nota all'art. 12. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 193 del gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.". - Si riporta il testo dell'art. 120 del gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. 3. Le societa' con azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una societa' per azioni non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. 4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione; b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio; c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico; d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile. 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6. 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di societa' controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa' controllate.". - Si riporta il testo dell'art. 145 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia e delle finanze l'applicazione delle sanzioni. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 4. Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8. 9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". - Si riporta il testo dell'art. 195 del gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati): "Art. 6. (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.". (articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). - Si riporta il testo degli articoli 12 e 19 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 (Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione): "Art. 12. - L'iscrizione e' disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo art. 13. Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'art. 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello stesso art. 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo art. 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto sia stata sentita anche l'impresa preponente. I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente art. 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati. Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia. I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere e' regolata dal disposto dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611". "Art. 19. - Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'art. 13, anche su segnalazione motivata delle commissioni di cui all'art. 14. Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avvidi ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresi' contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni. L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale. Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo' essere proposta impugnazione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente art. 12.". (Articoli abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione): "Art. 10 (Procedimento disciplinare). - Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione di cui all'art. 12. Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresi' contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare e' irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo' essere proposta impugnazione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.". (Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi): "Art. 5. (Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo puo' essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero).". - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".