Art. 35. 
          Conferimento degli incarichi direttivi di merito 
  1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono
essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al  momento  della
data della vacanza del posto  messo  a  concorso,  assicurano  almeno
quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a
riposo, prevista dall'articolo 5 del  regio  decreto  legislativo  31
maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione
alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della  delega  di
cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2,  della  legge
25 luglio 2005, n. 150,  il  cui  giudizio  finale  e'  valutato  dal
Consiglio superiore della magistratura, e  sono  stati  positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6. 
  2. La frequentazione presso la Scuola superiore della  magistratura
del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento
degli incarichi direttivi di merito da conferire  in  data  anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima. 
 
          Note all'art. 35:
              - Il  testo  dell'art.  5 del regio decreto legislativo
          31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e'
          il seguente:
              "Art.  5  (Collocamento  a riposo per limiti di eta). -
          Tutti  i  magistrati  sono collocati a riposo al compimento
          del settantesimo anno di eta'.
              Con   successivo   decreto  saranno  emanate  le  norme
          transitorie  e  di attuazione relative alla disposizione di
          cui  al  precedente comma, che avranno efficacia dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto.".
              - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
          e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
          25 luglio 2005, n. 15, si vedano le note all'art. 9.