Art. 35. Conferimento degli incarichi direttivi di merito 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6. 2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e' il seguente: "Art. 5 (Collocamento a riposo per limiti di eta). - Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'. Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 15, si vedano le note all'art. 9.