Art. 36.
Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego  ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
                            2004, n. 126.
  1.  Ai  fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli
articoli  32,  33  e  34 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o
ripristinato  il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi
57  e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge  16  marzo  2004, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  11  maggio  2004,  n.  126,  alla  data  di  ordinario
collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, e' aggiunto
un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del
servizio  non  espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
cumulati fra loro.
 
          Note all'art. 36:
              - Il  testo  dei  commi 57  e  57-bis dell'art. 3 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004), e' il seguente:
              "57.  Il  pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
          servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
          chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
          seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
          definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
          o  l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  se  il  fatto  non
          costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
          ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
          notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
          dal  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
          gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
          richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
          prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
          anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
          eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
          durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
          del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
          collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
          deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
          proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
          ed  economico  a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
          sospensione.  Alle  sentenze  di  proscioglimento di cui al
          presente   comma sono   equiparati   i   provvedimenti  che
          dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
          del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
          dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
          non  lo  ha  commesso o se il fatto non costituisce reato o
          non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
          irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
          anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
          dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
          trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
          della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
          dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
          espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
              57-bis.  Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
          ricorrendo  ogni  altra  condizione  ivi  indicata,  si sia
          concluso  con  provvedimento  di proscioglimento diverso da
          decreto  di archiviazione per infondatezza della notizia di
          reato  o  sentenza  di proscioglimento perche' il fatto non
          sussiste  o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          anche   pronunciati   dopo   la  cessazione  dal  servizio,
          l'amministrazione  di  appartenenza  ha facolta', a domanda
          dell'interessato,  di prolungare e ripristinare il rapporto
          di  impiego  per  un  periodo di durata pari a quella della
          sospensione   e  del  servizio  non  prestato,  secondo  le
          modalita'  indicate  nel  comma 57,  purche'  non risultino
          elementi   di   responsabilita'  disciplinare  o  contabile
          all'esito  di  specifica valutazione che le amministrazioni
          competenti  compiono  entro dodici mesi dalla presentazione
          dell'istanza di riammissione in servizio.".
              - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004,
          n.  66,  (Interventi  urgenti  per  i  pubblici  dipendenti
          sospesi  o  dimessisi  dall'impiego a causa di procedimento
          penale,  successivamente  conclusosi  con  proscioglimento)
          convertito  dalla  legge  11 maggio  2004,  n.  126,  e' il
          seguente:
              "Art.  2. - 1. Le domande di cui all'art. 3, commi 57 e
          57-bis,   della   legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  sono
          presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente   decreto,  all'amministrazione  di  appartenenza.
          L'amministrazione  provvede  entro  sessanta  giorni  dalla
          presentazione  della  domanda di cui al comma 57 del citato
          art. 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al
          comma 57-bis del medesimo articolo.
              2.   Fatte   salve  le  competenze  delle  regioni,  le
          modalita'  per  il ripristino del rapporto di lavoro per il
          personale   di   cui   all'art.  2,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, sono disciplinate ai
          sensi   del   comma 3  dell'art.  2  dello  stesso  decreto
          legislativo  n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del
          presente decreto.
              3.  In  caso  di ripristino del rapporto di impiego dei
          magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della
          magistratura,  ai  sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, previo l'accertamento ivi
          previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita,
          se  possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili,
          una  funzione  dello  stesso  livello  di  quella da ultimo
          esercitata.  In  caso di ripristino del rapporto di impiego
          ai  sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n.
          350  del  2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
          momento  dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva
          maturato  nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non
          inferiore   a  dodici  anni  e'  attribuita  dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  anche in soprannumero, una
          funzione  di livello immediatamente superiore a tale ultima
          funzione,   previa   valutazione,  da  parte  dello  stesso
          Consiglio,   dell'anzianita'  in  ruolo  al  momento  della
          cessazione  del  servizio  e delle attitudini desunte dalle
          funzioni  da  ultimo  esercitate;  non  possono,  tuttavia,
          essere  attribuite  in  soprannumero   funzioni  di livello
          superiore  a  presidente  aggiunto  o  procuratore generale
          aggiunto   della  Corte  di  cassazione,  nonche'  funzioni
          apicali  di  uffici  giudiziari  di  qualsiasi  livello; al
          magistrato  riammesso  in  servizio  ai  sensi del comma 57
          dell'art.  3  della  legge  n. 350 del 2003 che, al momento
          dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva maturato
          nell'ultima  funzione  esercitata un'anzianita' inferiore a
          dodici  anni  e'  conferita,  anche  in  soprannumero,  una
          funzione  dello  stesso livello di tale ultima funzione. Il
          Consiglio  superiore della magistratura dispone altresi' la
          continuazione  del  servizio  per il periodo corrispondente
          alla  sospensione  ingiustamente subita e per il periodo di
          attivita'  non  prestata  in  dipendenza  della  cessazione
          anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e
          57-bis  del  citato art. 3; in ogni caso di riammissione in
          servizio  o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai
          sensi  dei  predetti  commi, al magistrato e' attribuita la
          posizione  in  ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non
          avesse  subito  interruzione,  nel rispetto della normativa
          relativa  alla  progressione  in  carriera.  Le  norme  del
          presente  comma  si applicano anche ai magistrati militari,
          nel  rispetto  dei  principi  posti  e  ferme  restando  le
          competenze stabilite dal relativo ordinamento.
              4.  Per il personale militare e delle forze di polizia,
          per  il  personale  di  cui  all'art. 7, primo comma, della
          legge  24 ottobre  1977,  n.  801,  nonche'  per quello del
          settore  operativo  e aeronavigante del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso
          di   ripristino  del  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del
          comma 57-bis  dell'art.  3 della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  al  dipendente  riammesso in servizio, se possibile e
          comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti
          il    grado   o   la   qualifica   posseduti   al   momento
          dell'anticipato   collocamento   in  quiescenza  e  gli  e'
          conferita  una  funzione corrispondente ai predetti grado o
          qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
          sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
          del  2003,  i  predetti  gradi,  qualifica  e funzione sono
          attribuiti  anche  in  soprannumero,  escluso  comunque  il
          conferimento  plurimo delle funzioni apicali individuate da
          ciascuna   amministrazione  in  conformita'  ai  rispettivi
          ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione
          dal  servizio  per  qualsiasi causa. Per il personale delle
          forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile, nonche' per il
          personale  del  settore operativo e aeronavigante del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco addetto all'attivita' di
          soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre
          gli  otto  anni  eccedenti  il  limite di eta' previsto dai
          rispettivi  ordinamenti  per  il collocamento in quiescenza
          d'ufficio  e  per  il  personale  delle  Forze  armate e di
          polizia  ad  ordinamento  militare  il  servizio  non  puo'
          protrarsi  oltre  il  limite di eta' per il collocamento in
          congedo  assoluto.  In caso di prolungamento, di ripristino
          del  rapporto  di impiego e di riammissione in servizio del
          personale  delle  Forze armate e di polizia, da considerare
          in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal
          servizio  dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le
          vigenti  disposizioni  di legge in materia di reclutamento,
          stato   giuridico  ed  avanzamento;  non  si  da'  luogo  a
          valutazione  ai  fini dell'avanzamento al grado o qualifica
          superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del
          rapporto di impiego oltre il limite di eta' previsto per il
          ruolo  e  il  grado  o qualifica di appartenenza e, fino al
          definitivo   collocamento   a   riposo,  cessano  di  avere
          efficacia   le  promozioni  conferite  in  conseguenza  del
          collocamento  in  congedo o in quiescenza e sono sospesi il
          relativo     trattamento    economico    e    il    decorso
          dell'ausiliaria.
              5.  In  caso  di  ripristino del rapporto di impiego di
          personale  diverso  da  quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai
          sensi  del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350,  al  dipendente  riammesso  in  servizio e'
          attribuita    la    qualifica    posseduta    al    momento
          dell'anticipato   collocamento   in  quiescenza  e  gli  e'
          conferita,  se  possibile  e comunque nell'ambito dei posti
          disponibili,  una  funzione  corrispondente  alla  predetta
          qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
          sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
          del  2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite
          anche  in  soprannumero,  escluso  comunque il conferimento
          delle    funzioni    apicali    individuate   da   ciascuna
          amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
              6.  In  ogni caso di ripristino del rapporto di impiego
          e'   sospeso  il  trattamento  pensionistico.  In  caso  di
          ripristino  del rapporto di impiego con attribuzione di una
          funzione  in  soprannumero  rispetto  alle previsioni della
          pianta  organica,  le  amministrazioni diverse da quelle di
          cui  al  quarto  periodo  del comma 4 rendono indisponibili
          nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  di  appartenenza il
          numero   di  posti idonei ad assicurare l'equivalenza della
          spesa.
              6-bis.  I  docenti  dei  policlinici  universitari sono
          reintegrati  nelle funzioni ricoperte al momento della loro
          sospensione.".