Art. 41.
       Conferimento degli incarichi direttivi di legittimita'
  1.  Gli  incarichi  direttivi di cui all'articolo 39 possono essere
conferiti  esclusivamente  ai  magistrati  che, al momento della data
della  vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni
di  servizio  prima  della  data  di ordinario collocamento a riposo,
prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
1946,  n.  511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle
funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
cui  al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui
agli  articoli  1,  comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25
luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
  2.  Gli  incarichi  direttivi di cui all'articolo 40 possono essere
conferiti  esclusivamente  ai magistrati che sono stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.
  3.  La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura
del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento
degli  incarichi  direttivi  di  legittimita'  da  conferire  in data
anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
 
          Note all'art. 41:
              - Per  il  testo  dell'art  5  del citato regio decreto
          legislativo  31 maggio  1946,  n.  511,  si  vedano le note
          all'art. 35.
              - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
          e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
          25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.