Art. 42.
Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego  ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
                            2004, n. 126.
  1.  Ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi  direttivi di cui
all'articolo  39  ai  magistrati  ai  quali  e'  stato  prolungato  o
ripristinato  il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi
57  e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge  16  marzo  2004, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  11  maggio  2004,  n.  126,  alla  data  di  ordinario
collocamento  a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto
un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del
servizio  non  espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
cumulati fra loro.
 
          Note all'art. 42:
              - Per  il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
          citata  legge  24 dicembre  2003, n. 350, si vedano le note
          all'art. 36.
              - Per  il  testo  del1'art.  2 del citato decreto-legge
          16 marzo 2004, n. 66, si vedano le note all'art. 36.