Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi 1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalita' del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo. 3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, puo' ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. 4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive. 5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5. 7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente: "Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.". - Per l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si veda la nota all'art. 26.