Art. 43.
                Concorsi per gli incarichi direttivi
  1.   I   concorsi  per  gli  incarichi  direttivi  determinano  una
dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa  valutazione,  da  parte delle commissioni di cui all'articolo
47,  dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua
capacita' organizzativa.
  2.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari
e  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di cassazione, qualora si
tratti  di  funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria
fra  gli  idonei  e  propone  al Ministro della giustizia, secondo le
modalita'  del  concerto  di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo
1958,  n.  195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei
candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio espresso al termine del medesimo.
  3.  Il  Ministro  della  giustizia,  fuori  dai casi di ricorso per
conflitto  di  attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato in relazione a
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive  modificazioni,  puo'  ricorrere esclusivamente al giudice
amministrativo  contro  le  delibere concernenti il conferimento o la
proroga di incarichi direttivi.
  4.  Nell'ambito  della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono
individuati  con  riferimento  alla  loro specifica rilevanza ai fini
della   verifica   delle  attitudini  allo  svolgimento  di  funzioni
direttive.
  5.  Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per il
conferimento    delle    funzioni   direttive,   costituisce   titolo
preferenziale  il  pregresso  esercizio  di  funzioni semidirettive o
direttive.
  6.  In  ogni  caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26, commi da 1 a 5.
  7.  Nella  valutazione  dei  titoli ai fini dell'assegnazione delle
funzioni  direttive  di  Procuratore  nazionale antimafia resta fermo
quanto  previsto  in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2,
primo  periodo,  del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
 
          Note all'art. 43:
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n.
          195,  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul funzionamento del
          Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:
              "Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie
          indicate  al  n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e
          giustizia puo' formulare richieste.
              Nelle  materie  indicate  ai  numeri  1), 2) e 4) dello
          stesso  articolo,  il Consiglio delibera su relazione della
          Commissione   competente,   tenute  presenti  le  eventuali
          osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
              Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli
          di   pretore   dirigente  nelle  preture  aventi  sede  nel
          capoluogo  di circondario e di procuratore della Repubblica
          presso   le   stesse  preture,  il  Consiglio  delibera  su
          proposta,  formulata di concerto col Ministro per la grazia
          e  giustizia,  di  una  commissione formata da sei dei suoi
          componenti,  di  cui  quattro  eletti  dai magistrati e due
          eletti dal Parlamento.".
              - Per  l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
          n. 12, si veda la nota all'art. 26.