Art. 44.
      Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
  1.  I  concorsi  per  gli  incarichi  semidirettivi determinano una
dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa  valutazione,  da  parte delle commissioni di cui all'articolo
47,  in via prevalente, della laboriosita' del magistrato e della sua
capacita'   organizzativa  Ai  fini  della  predetta  valutazione  di
idoneita',  possono  essere  altresi'  valutati,  sebbene  in via non
prevalente, i titoli.
  2.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi   di   valutazione   ed  il  parere  motivato  dei  consigli
giudiziari,   assegna   l'incarico   semidirettivo   nell'ambito  dei
candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo.
  3.  Nell'ambito  della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono
individuati  con  riferimento  alla  loro specifica rilevanza ai fini
della   verifica   delle  attitudini  allo  svolgimento  di  funzioni
semidirettive.
  4.  Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per il
conferimento   delle   funzioni   semidirettive,  costituisce  titolo
preferenziale  il  pregresso  esercizio  di  funzioni semidirettive o
direttive.
  5.  Ai  fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
  6.   Per   le   funzioni   semidirettive   giudicanti   in  sezioni
specializzate  si  deve  tenere  adeguatamente  conto della pregressa
esperienza  maturata  dal  magistrato nello specifico settore oggetto
dei  procedimenti  trattati  dalla Sezione di tribunale o di Corte di
appello la cui presidenza e' messa a concorso.