Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi 1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosita' del magistrato e della sua capacita' organizzativa Ai fini della predetta valutazione di idoneita', possono essere altresi' valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo. 3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive. 4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5. 6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso.