Art. 45.
               Temporaneita' degli incarichi direttivi
  1.  Gli  incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli
articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la
durata  di  quattro  anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere
del  Ministro  della  giustizia, previa valutazione positiva da parte
del  Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni.
  2.  Se  il  magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1,
permane  nell'incarico di cui al medesimo comma, egli puo' concorrere
per  il  conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in
sedi  poste  fuori  dal  circondario  di  provenienza e per incarichi
direttivi  di  grado  superiore per sedi poste fuori dal distretto di
provenienza,   con   esclusione   di   quello   competente  ai  sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  3.  Ai  fini del presente articolo, si considerano di pari grado le
funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
  4.  Alla  scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che
ha  esercitato  funzioni  direttive,  in  assenza  di  domanda per il
conferimento  di  altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate
nella  sede  di  originaria  provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  5.  I  magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo
dei  decreti  legislativi  emanati  in attuazione della delega di cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150,  ricoprono  gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di
cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro  anni.  Decorso  tale  periodo,  senza  che  abbiano ottenuto
l'assegnazione  ad  altro  incarico  o ad altre funzioni, ne decadono
restando  assegnati  con funzioni non direttive nello stesso ufficio,
eventualmente  anche  in  soprannumero da riassorbire alle successive
vacanze,    senza    variazione   dell'organico   complessivo   della
magistratura.
 
          Note all'art. 45:
              - Per  il  testo  dell'art.  11 del codice di procedura
          penale, si veda la nota all'art. 15.
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.