Art. 46.
             Temporaneita' degli incarichi semidirettivi
  1.  Gli  incarichi  semidirettivi  requirenti di primo e di secondo
grado  hanno  carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di
sei anni.
  2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo  scadere  del  termine di cui ai comma 1, permane nell'incarico,
egli   puo'   concorrere  per  il  conferimento  di  altri  incarichi
semidirettivi  o  di  incarichi  direttivi  di primo grado e di primo
grado  elevato  in  sedi  poste  fuori dal circondario di provenienza
nonche'  di  incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal  distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  3.  Alla  scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che
ha  esercitato  funzioni  semidirettive  requirenti,  in  assenza  di
domanda  per  il  conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione  della  stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da
ultimo  esercitate  nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero  in  altra  sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
  4.  I  magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo
dei  decreti  legislativi  emanati  in attuazione della delega di cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma
1,  mantengono  le  loro  funzioni  per un periodo massimo di quattro
anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione
ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati
con  funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche
in   soprannumero  da  riassorbire  alle  successive  vacanze,  senza
variazione dell'organico complessivo della magistratura.
  5.  In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 19.
 
          Note all'art. 46:
              - Per  il  testo  del1'art.  11 del codice di procedura
          penale, si veda la nota all'art. 15.
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.