Art. 47.
                       Commissioni di concorso
  1.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei
posti  relativi  alle  funzioni  direttive giudicanti e alle funzioni
semidirettive giudicanti e' composta da un magistrato che esercita le
funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre  a cinque
magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimita' e da
due  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  giudicanti di secondo
grado,  nonche'  da  tre  professori  universitari di prima fascia in
materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
magistratura.
  2.  La  commissione  di  esame alle funzioni direttive requirenti e
alle  funzioni  semidirettive requirenti e' composta da un magistrato
che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre
a   cinque  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  requirenti  di
legittimita'   e   da  due  magistrati  che  esercitano  le  funzioni
requirenti  di  secondo grado, nonche' da tre professori universitari
di  prima  fascia  in  materie  giuridiche,  nominati  dal  Consiglio
superiore della magistratura.
  3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.