Art. 47. Commissioni di concorso 1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.