Art. 49.
                         Regime transitorio
  1.  Ferma  restando  la  partecipazione  ai  concorsi,  ai fini del
conferimento  degli  incarichi  semidirettivi e direttivi di cui agli
articoli  30,  31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22,
comma  2  e  25,  comma  2, il compimento di tredici anni di servizio
dalla  data  del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al
superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo
grado.
  2.  Ferma  restando  la  partecipazione  ai  concorsi,  ai fini del
conferimento  degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i
magistrati  di  cui  all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti
anni  di  servizio  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore
giudiziario  equivale  al superamento del concorso per l'attribuzione
delle funzioni di legittimita'.
  3.  Ferma  restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati
che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti
legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1,  comma  1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano
gia'  compiuto  o  compiranno  nei successivi ventiquattro mesi venti
anni  dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un
periodo  di  tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli
incarichi  direttivi di cui agli articoli 39 e 40 puo' avvenire anche
in  assenza  dei  requisiti  di esercizio delle funzioni giudicanti o
requirenti  di  legittimita'  o delle funzioni direttive giudicanti o
requirenti di legittimita', ovvero delle funzioni direttive superiori
giudicanti  di  legittimita',  rispettivamente  previsti nei suddetti
articoli.  Il  termine  quinquennale  resta  sospeso  dalla  data  di
presentazione   della   domanda   fino  alla  data  di  comunicazione
dell'esito della medesima.
 
          Nota all'art. 49:
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.