Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue. 2. Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari. 4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.