Art. 82. 
                   Criterio del prezzo piu' basso 
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art.  23,  d.lgs.  n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995;  artt.  89  e  90,  d.P.R.  n.
                              554/1999) 
 
  1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base  di  gara,
e' determinato come segue. 
  2. Il bando di gara stabilisce: 
    a) se il prezzo piu'  basso,  per  i  contratti  da  stipulare  a
misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco  prezzi  posto  a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 
    b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a  base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 
  3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura,  il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
  4. Le  modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco  prezzi  e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.