Art. 84 
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con  il  criterio
            dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
      (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento. 
  2. La commissione, nominata dall'organo della  stazione  appaltante
competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del
contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in  numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui  si  riferisce
l'oggetto del contratto. 
  3. La commissione e' presieduta  da  un  dirigente  della  stazione
appaltante, nominato dall'organo competente. 
  4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver  svolto  ne'
possono  svolgere  alcun'altra  funzione   o   incarico   tecnico   o
amministrativo relativamente al  contratto  del  cui  affidamento  si
tratta. 
  5. Coloro che nel biennio precedente  hanno  rivestito  cariche  di
pubblico  amministratore  non  possono  essere  nominati   commissari
relativamente a contratti affidati dalle  amministrazioni  presso  le
quali hanno prestato servizio. 
  6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,   abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati  in  sede  giurisdizionale
con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti   dichiarati
illegittimi. 
  7. Si applicano ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste
dall'articolo 51 cod. proc. civ.. 
  8. I commissari diversi  dal  presidente  sono  selezionati  tra  i
funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in
organico di  adeguate  professionalita',  nonche'  negli  altri  casi
previsti dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  oggettive  e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono  scelti  con  un
criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) professionisti,  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei
rispettivi albi professionali,  nell'ambito  di  un  elenco,  formato
sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 
    b) professori universitari di ruolo, nell'ambito  di  un  elenco,
formato sulla base di rose di candidati  fornite  dalle  facolta'  di
appartenenza. 
  9. Gli elenchi di cui al comma 8  sono  soggetti  ad  aggiornamento
almeno biennale. 
  10. La nomina dei commissari e la  costituzione  della  commissione
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
presentazione delle offerte. 
  11. Le spese relative alla commissione  sono  inserite  nel  quadro
economico del progetto tra le somme  a  disposizione  della  stazione
appaltante. 
  12. In caso di rinnovo  del  procedimento  di  gara  a  seguito  di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione. 
 
          Note all'art. 84: 
              - L'art.  51  del  codice  di  procedura  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 51 (Astensione del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi 
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto; 
                2) se egli stesso o la  moglie  e'  parente  fino  al
          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'
          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di
          alcuno dei difensori; 
                3) se egli stesso o la moglie  ha  causa  pendente  o
          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
                4) se ha dato consiglio o prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
                5) se e' tutore, curatore amministratore di sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".