Art. 85. 
                   Ricorso alle aste elettroniche 
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva  2004/17;  d.P.R.  n.
                              101/2002) 
 
  1. Nelle procedure aperte, ristrette,  o  negoziate  previo  bando,
quando ricorrono le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  le  stazioni
appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione  dei  contratti  di
appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 
  2. Alle condizioni di  cui  al  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione  del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare  nell'ambito  del
sistema dinamico di acquisizione. 
  3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate  quando  le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera  precisa  e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando  di  gara  sia  effettuabile  automaticamente   da   un   mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in  modo  tale  da
essere espressi in cifre o percentuali. Le  stazioni  appaltanti  non
possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo  tale
da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in  modo
da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara. 
  4. L'asta elettronica riguarda: 
    a) unicamente i prezzi, quando  l'appalto  viene  aggiudicato  al
prezzo piu' basso; 
    b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti  di  gara,  quando  l'appalto  viene   aggiudicato   all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
  5.  Il  ricorso  ad  un'asta   elettronica   per   l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 
  6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti  specifiche
informazioni: 
    a)  gli  elementi  i  cui  valori  sono  oggetto  di  valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica; 
    b) gli  eventuali  limiti  minimi  e  massimi  dei  valori  degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; 
    c)  le  informazioni  che  saranno  messe  a  disposizione  degli
offerenti nel corso dell'asta elettronica con  eventuale  indicazione
del momento in cui saranno messe a loro disposizione; 
    d)  le  informazioni   riguardanti   lo   svolgimento   dell'asta
elettronica; 
    e) le condizioni alle  quali  gli  offerenti  possono  effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente  richiesti
per il rilancio; 
    f)  le  informazioni  riguardanti  il   dispositivo   elettronico
utilizzato,  nonche'  le   modalita'   e   specifiche   tecniche   di
collegamento. 
  7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni  appaltanti
effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con
le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio
di aggiudicazione prescelto e alla  relativa  ponderazione.  Tutti  i
soggetti che  hanno  presentato  offerte  ammissibili  sono  invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi
valori;   l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
collegamento individuale  al  dispositivo  elettronico  utilizzato  e
precisa la data e  l'ora  di  inizio  dell'asta  elettronica.  L'asta
elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima
di due giorni lavorativi  a  decorrere  dalla  data  di  invio  degli
inviti. 
  8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa,  l'invito  di  cui  al  comma  7  e'
corredato  del  risultato  della  valutazione  completa  dell'offerta
dell'offerente    interessato,    effettuata    conformemente    alla
ponderazione di cui  all'articolo  83,  comma  2.  L'invito  precisa,
altresi',  la  formula  matematica  che  determina,  durante   l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione  dei  nuovi
prezzi o dei nuovi  valori  presentati.  Questa  formula  integra  la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per  determinare  l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata  nel  bando  o  negli
altri atti di gara; a tal fine le eventuali  forcelle  devono  essere
precedentemente espresse con un  valore  determinato.  Qualora  siano
ammesse varianti, per  ciascuna  variante  deve  essere  fornita  una
formula matematica separata per la relativa ponderazione. 
  9.  Nel  corso  dell'asta  elettronica,  le   stazioni   appaltanti
comunicano  in  tempo  reale  a  tutti  gli   offerenti   almeno   le
informazioni che consentano loro di  conoscere  in  ogni  momento  la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi',
comunicare  ulteriori  informazioni  riguardanti  prezzi   o   valori
presentati da altri offerenti, purche' sia  previsto  negli  atti  di
gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in  qualsiasi  momento,
annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo
restando che in nessun caso puo' essere resa nota  l'identita'  degli
offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 
  10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa  l'asta  elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 
  11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,  le  stazioni
appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi  dell'articolo  81,  in
funzione dei risultati dell'asta elettronica. 
  12. Il regolamento stabilisce: 
    a) i presupposti e le condizioni specifiche per il  ricorso  alle
aste elettroniche; 
    b) i requisiti e le modalita' tecniche della  procedura  di  asta
elettronica; 
    c) le condizioni e le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica,  nel  rispetto
dell'articolo 13. 
  13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle  condizioni  di  cui  al
comma 3, le stazioni appaltanti  possono  stabilire  di  ricorrere  a
procedure  di  gara  interamente  gestite  con  sistemi   telematici,
disciplinate con il regolamento nel rispetto  delle  disposizioni  di
cui al presente codice.