Art. 86 
     Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse 
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.
4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.  25,  d.lgs.
              n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il  criterio  di
aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso,   le   stazioni
appaltanti valutano la congruita' delle  offerte  che  presentano  un
ribasso  pari  o  superiore  alla  media   aritmetica   dei   ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. 
  2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il  criterio  di
aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta    economicamente    piu'
vantaggiosa, le stazioni  appaltanti  valutano  la  congruita'  delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al  prezzo,  sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,  sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti
massimi previsti dal bando di gara. 
  3.  In  ogni  caso  le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi  specifici,
appaia anormalmente bassa. 
  4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti  procedono
ai sensi del comma 3. 
  5. Le  offerte  sono  corredate,  sin  dalla  presentazione,  delle
giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara. Il bando o la lettera  di  invito  precisano  le  modalita'  di
presentazione    delle    giustificazioni.    Ove    l'esame    delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruita'  dell'offerta,   la   stazione   appaltante   richiede
all'offerente di integrare i documenti giustificativi  procedendo  ai
sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi  solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.